Regole per il calcolo della tariffa
Le tariffe applicate sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 02.05.2022.
Come previsto dal Regolamento Comunale:
Art. 13. Determinazione della tariffa
- Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 come specificato al successivo art. 21.
- La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
Art. 14. Articolazione della tariffa
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata precisando che, la cessazione decorre, dalla presentazione della dichiarazione scritta;
- Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
- Le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si considerano utenze domestiche condotte da un occupante;
- Le autorimesse vengono considerate come superfici domestiche accessorie alle quali si applica solo una tariffa per metro quadro;
- Tutti gli altri simili luoghi di deposito, con classificazione catastale diversa dall’autorimessa, ma non pertinenza od accessorio di attività commerciale, artigianale, industriale o produttiva in genere, vengono considerati come al comma precedente.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo tributario.
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Eventuali riduzioni
Atti di approvazione delle tariffe
DELIBERA DI APPROVAZIONE PEF ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE
La delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 02.05.2022 approva il Piano Finanziario 2022 e le relative tariffe domestiche e non domestiche
delibera di C.C. n. 07 del 02.05.2022
DELIBERA DI APPROVAZIONE PEF ANNO 2023 E RELATIVE TARIFFE
La Delibera di Consiglio Comunale N. 4 del 04.04.2023 conferma il Pef approvato nel 2022 e approva le relative tariffe anno 2023
Delibera di approvazione tariffe TARI 2023
Regolamento TARI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 02-05-2023
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 02-05-2023, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) mantenuta dall’art, 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI)
Scadenza dei pagamenti
Informazioni per omesso pagamento
Art. 28. Sanzioni
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa di 150 euro.
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di 150 euro.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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